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Ordinanza — n. 7600/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing, ruling grievances are non-censurable merit errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Scorzoni inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Scorzoni argued that the lower court erred in applying specific recidivism rules and imposing a heavy sentence, but the Court found these complaints merely reproduced arguments already rejected by the appellate court. The Court upheld the original decision because the lower court's reasoning regarding the defendant's behavior during lockdown and his extensive criminal history was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on errors of fact or merit that are not manifestly illogical are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Specific Recidivism Appeal Admissibility Merit Review Standard Procedural Costs Criminal Sanction pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: SCORZONI ALBERTO nato a MONCALIERI il 30/03/1970 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Alberto Scorzoni, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica e all'entità della pena inflitta, è inammissibile in quanto le doglianze sono meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito, per un verso, evidenziato che il fatto è stato commesso dall'imputato in epoca di lockdown assoluto e, soprattutto, mentre egli era sottoposto alla misure di sorveglianza speciale, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile, l'accresciuta pericolosità del ricorrente, che si è mostrato indifferente rispetto alle regole imposte, per ragioni diverse, dall'Autorità; per altro verso, ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, alla luce della personalità del ricorrente, che risulta gravato da numerosissimi precedenti penali, di cui cinque specifici, oltre a condanne per furto, rapina, lesioni personali ed evasione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.