Italian court dismisses appeal for generic mitigation claims lacking positive factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Benjamin Catania inadmissible due to the lack of specific factual elements supporting a claim for generic mitigating circumstances. The lower court correctly applied the principle that such circumstances require positive evidence rather than merely the absence of negative traits. Consequently, the appeal was rejected, and Catania was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to identify specific positive elements justifying their application, as the absence of negative traits alone does not constitute a right to such mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA BENJAMIN ( CUI 05CSRZH ) nato a LIVORNO il 14/08/1999 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Benjamin Catania, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, cori una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non sindacabile in sede di legittimità -, escluso la sussistenza di elementi all'uopo valutabili, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, che non indica elementi, trascurati dai giudici di merito, che avrebbero giustificato l'applicazione delle circostanze in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc:. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. ti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.