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Ordinanza — n. 7598/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for omitted acquittal due to inconsistent evidence and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mahjoub El Qacimi inadmissible, rejecting his claim of omitted acquittal. The court found the appeal inconsistent because the defendant was arrested in flagrant possession of drugs, and while the personal search yielded positive results, the home search was negative; however, cell phone analysis confirmed the role of other buyers. Consequently, the decision was deemed immune from censure, leading to the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal for omitted acquittal is inadmissible if the lower court's decision is immune from censure due to inconsistent evidence or procedural flaws that do not justify a new trial.

Parole chiave

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omitted acquittal flagrant possession drug trafficking procedural costs inadmissible appeal cell phone analysis Corte di Cassazione inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL QACIMI MAHJOUB (CUI: 037R8SH) nato il 02/10/1976 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENE2IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40298/23 Rilevato che Mahjoub El Qacimi (CUI 037R851-1) è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per plurime violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che il motivo è inconsistente: l'imputato era stato arrestato in flagranza di cessione di stupefacente, la perquisizione personale aveva dato esito positivo, la perquisizione domiciliare aveva dato esito negativo, ma dall'analisi dei cellulari gli operanti erano risaliti agli altri acquirenti che avevano confermato il ruolo di spacciatore del prevenuto; Rilevato che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dellinammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in Favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febb