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Ordinanza — n. 7597/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding sentencing motivation and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ayari Nabil inadmissible, rejecting claims regarding sentencing motivation and the denial of generic mitigating circumstances. The court found the first-instance judgment's sentence of nine months and a fine was well below the statutory average and properly reasoned based on prior criminal records and lack of cooperative behavior. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging the motivation of a sentence or the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the penalty imposed is significantly below the statutory average and the denial is correctly based on the defendant's criminal history and lack of resipiscence.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing motivation generic mitigating circumstances statutory average penalty procedural dismissal sanzioni penali attenuazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Rilevato che i motivi non hanno consistenza: la pena è stata calcolata, compresa la recidiva, in mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa, largamente al di sotto del medio edittale, per cui non necessita di giustificazioni ulteriori rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 133 cod. pen
Rilevato che i motivi non hanno consistenza: la pena è stata calcolata, compresa la recidiva, in mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa, largamente al di sotto del medio edittale, per cui non necessita di giustificazioni ulteriori rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI NABIL ( CUI 01HHTE8 ) nato il 28/05/1971 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40297/23 Rilevato che Ayari Nabil (CUI 01HHTE8) è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato eccepisce il vizio di motivazione in merito alla pena e con il secondo il vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche;

Rilevato che i motivi non hanno consistenza: la pena è stata calcolata, compresa la recidiva, in mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa, largamente al di sotto del medio edittale, per cui non necessita di giustificazioni ulteriori rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01); Rilevato che il diniego delle generiche è stato correttamente motivato dai precedenti penali e dall'assenza di un comportamento collaborativo o di segni di resipiscenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. iproc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d