Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to refute factual findings on tax fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal by Domenico Rescigno inadmissible because the appellant failed to refute the factual findings regarding tax fraud. The lower court established that Rescigno issued invoices for non-existent operations based on witness testimony and documentary analysis, which he did not challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide sufficient arguments to refute the factual findings established by the court of first instance regarding the existence of criminal acts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESCIGNO DOMENICO nato a NAPOLI il 25/10/1962 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40277/23 Rilevato che Domenico Rescigno è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato contesta l'accertamento di responsabilità, perché non erano state acquisite le dichiarazioni fiscali e le operazioni erano esistenti;
Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che il ricorrente aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti, specificamente indicate nelle sentenze, secondo uno schema classico di interposizione fittizia di società, del pari analiticamente descritto nelle sentenze, e hanno desunto, dalla testimonianza dell'operante, che erano state utilizzate in relazione all'annualità 2012, perché in dichiarazione erano stati 'esposti i relativi esborsi quali costi da portare in deduzione rispetto ai ricavi maturati nello stesso periodo d'imposta;
Considerato che l'imputato non ha confutato la testimonianza dell'operante né l'analisi della documentazione acquisita al processo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in Favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente