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Ordinanza — n. 7595/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise suspension of sentence in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the suspension of sentence was not raised in the appellate act. The appellant, Franco D'Avanzo, argued for the first time in this stage that the lower court failed to recognize the conditional suspension of his penalty. The court rejected this procedural violation, noting the absence of fault, and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for complaint were not raised in the appellate act, unless the failure to raise them is not attributable to the appellant's fault.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal suspension of sentence procedural violation first instance argument court costs and fine revoca della sospensione condizionale remissione della pena differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVANZO FRANCO nato a AVELLINO il 03/03/1964 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Franco D'Avanzo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto la doglianza non era stata devoluta con l'atto di appello, sicché essa non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; letta la memoria difensiva, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.