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Ordinanza — n. 7594/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug possession charges citing prior arrest and quantity as aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ari Bartolini inadmissible regarding his conviction for drug possession. The lower court found that the defendant's prior arrest for a similar offense and the large quantity of hashish found in his home precluded the application of the minor offense mitigation clause. Consequently, the court rejected the claim of evidence distortion and upheld the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The court ruled that the statutory mitigation for minor drug possession does not apply when the quantity is substantial, the drugs are partially packaged, and the defendant has a recent history of similar arrests.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession hashish quantity prior arrest recidivism mitigation clause inadmissible appeal Corte di Cassazione detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLINI ARI nato a LIVORNO il 04/11/1987 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40264/23 Rilevato che Jari Bartolini è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso eccepisce il travisamento della prova e il mancato riconoscimento dell'attenuante del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;

Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato disponeva in casa di hashish pari a 4.600 dosi e che era già stato arrestato pochi mesi prima per la detenzione di 8 chili di hashish e 90 grammi di marijuana; Rilevato che i Giudici hanno correttamente escluso il fatto di lieve entità in ragione della quantità di stupefacente rinvenuto, della circostanza che fosse in parte confezionato, della disponibilità di documentazione contabile dell'attività criminosa, del recentissimo precedente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente