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Ordinanza — n. 7593/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances in cocaine trafficking case due to lack of specific elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had rejected generic mitigating circumstances because the appellant was about to sell approximately one kilogram of cocaine, making the offense gravely serious. The court further noted that the appellant's lack of prior record and the abbreviated trial procedure were not valid mitigating factors under Article 62-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on generic mitigating circumstances is inadmissible when the facts do not allow for a specific evaluation of leniency, and the lower court's factual assessment is not manifestly illogical.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cocaine trafficking inadmissible appeal Article 62-bis Penal Code procedural costs Cassa delle ammende fact-finding review traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata), dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, che non indica elementi valutabili ai sensi dell'art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., tali non essendo né l'incensuratezza, per espresso dettato normativo, né la definizione del processo del rito abbreviato, che attiene alle scelte difensive; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 62-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata), dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, che non indica elementi valutabili ai sensi dell'art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., tali non essendo né l'incensuratezza, per espresso dettato normativo, né la definizione del processo del rito abbreviato, che attiene alle scelte difensive; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARPINO ANTONIO nato a ISOLA DEL LIRI il 07/12/1969 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Antonio D'Arpino, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena, stante la concreta gravità del fatto, posto che l'imputato era in procinto di immettere sul mercato circa un chilo di cocaina (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, che non indica elementi valutabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., tali non essendo né l'incensuratezza, per espresso dettato normativo, né la definizione del processo del rito abbreviato, che attiene alle scelte difensive; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.