Italian court dismisses appeal claiming sentence increase due to new law, ruling prior sentence was already minimal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Anna Amato's appeal inadmissible, rejecting her claim that the confirmed sentence violated the law by failing to reduce the penalty. Although the appellate court had previously annulled the judgment for a change in the sentencing framework of Article 73 of the Drug Trafficking Act, the court found the original six-year prison term was already at the statutory minimum. Consequently, the court ruled that the new law did not justify an increase, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 111 Cost.; When a prior sentence is fixed at the minimum allowed by the current statutory framework, an appeal based on a subsequent legislative change that only adjusts the maximum penalty is inadmissible as the sentence cannot be increased.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ANNA nato a NAPOLI il 17/11/1986 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Amato Anna, condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge avendo riguardo alla determinazione della pena, siccome questa è stata confermata senza alcuna diminuzione, nonostante la precedente sentenza di appello fosse stata annullata con rinvio proprio al fine di rideterminare la pena;
Considerato che il precisato motivo espone censure manifestamente infondate, posto che, come osservato nella sentenza impugnata, l'annullamento era s1:ato determinato per il mutamento della cornice edittale dell'art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990 conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che questa ha inciso esclusivamente sulla pena della reclusione, che la pena precedentemente irrogata era già stata fissata nel minimo oggi consentito per questa specie di sanzione, e precisamente in sei anni di reclusione, e che la pena pecuniaria è di poco superiore al minimo edittale e si giustifica in ragione del notevolissimo quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata all'imputata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente