Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of proportionality argument and missing non-punishment facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Carrese inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Carrese argued that the fine was not proportionate to the reduced sentence and that non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure were not verified. The court rejected these claims because the first argument merely contested proportionality without legal basis, while the second lacked specific factual elements required to trigger a review of non-punishment causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals must be substantiated with specific legal grounds and factual elements; generic complaints regarding proportionality or unsubstantiated assertions of non-punishment grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRESE ANTONIO nato a NAPOLI il 13/06/1978 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Adetcrersrvtso—dite-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Carrese Antonino, condannato per i reati di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e di contrabbando alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge con riguardo alla determinazicne della pena pecuniaria, e nel secondo, la violazione di legge per la mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che i due motivi espongono doglianze non consentite, il primo perché si limita a contestare che la pena pecuniaria non è stata ridotta in misura proporzionale alla riduzione della pena detentiva, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa indicazione della misura della pena, e il secondo perché non contiene alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il President