Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7587/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming insufficient motivation for drug conviction based on personal use defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7587/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Said Zanoug inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to properly assess his responsibility regarding the seized hashish. Although Zanoug argued the drugs were for personal use and the buyer's statements were unreliable, the appellate court found his location, lack of income, and possession of cash made the refusal to sell irrelevant. Consequently, the court ruled the first-instance decision was immune from censure and ordered Zanoug to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged defects in the assessment of facts or motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and sufficient to justify the conviction without requiring a new factual evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction personal use defense insufficient motivation appeal inadmissible appeal procedural costs order hashish possession Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 595 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANOUG SAID (CUI 04XWS39) nato il 10/05/1989 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40242/23 Rilevato che Said Zanoug è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente con un unico motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità, perché lo stupefacente rinvenuto era a uso personale e perché le dichiarazioni della potenziale acquirente erano state già ritenute inattendibili e gli avevano fatto meritare l'assoluzione per un altro capo d'imputazione;

Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che il ricorrente si trovava in una zona frequentata abitualmente da spacciatori, con 15 grammi di hashish occultati negli slip e 100 euro di banconote di taglio diverso, nonostante non avesse fonti di reddito e fosse senza fissa dimora, per cui era irrilevante la circostanza secondo cui la donna, che pure si era recata da lui per l'acquisto e l'aveva indicato come spacciatore agli operanti, non fosse riuscita ad acquistare perché le aveva rifiutato la vendita;

Ritenuto che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il President