Italian Court dismisses criminal appeal as mere factual complaints regarding recidivism application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued against the application of reiterated recidivism, but the lower court had already rejected these claims based on the proximity of the new crime to the release from the previous sentence. The supreme court upheld this decision, noting that the factual evaluation was not manifestly illogical and thus not subject to review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.; A criminal appeal based exclusively on factual grievances regarding the application of recidivism is inadmissible when the lower court's assessment of those facts was not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APERI MARIO nato a CATANIA il 31/01/1990 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Mario Aperi, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione non solo del fatto che l'imputato ha riportato due condanne definitive in relazione a furti commessi, rispettivamente nel 2014 e nel 2015, ma anche - e soprattutto - che il reato per cui è processo è stato commesso a distanza di pochi giorni dalla cessazione dell'esecuzione della pena detentiva inflitta per il secondo furto, da ciò desumendo la mancata dissuasione della recentissima detenzione patita e una progressione criminosa, certamente indice di una più marcata pericolosità sociale (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura„ ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.