Italian Court dismisses appeal as mere complaint lacking merit regarding habitual conduct negating minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of complaints without substantive merit. The lower court had already rejected the defense of exemption under Article 131-bis of the Penal Code, citing the defendant's street dealing history and specific prior records. The appellate court's evaluation was deemed non-manifestly illogical, preventing review on grounds of motivation defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal based on mere complaints regarding the lack of recognition of an exemption due to habitual conduct is inadmissible when the lower court's assessment is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJEBES RAMZI nato il 15/09/1983 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Ramzi Djebes, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione non solo del particolare allarme dello "spaccio da strada", ma anche di precedenti specifici di cui è gravato l'imputato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), ciò che integra l'abitualità della condotta che, per espresso dettato normativo, osta alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.