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Ordinanza — n. 7584/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming wrong legal qualification of drug possession facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court incorrectly qualified his possession of marijuana under a specific article of the Drug Trafficking Law instead of another. The court rejected this, noting the arguments were mere factual disputes already properly evaluated by the trial judge without specific legal criticism in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal criticisms; mere factual disputes or requests for re-evaluation of evidence without pointing out specific errors in the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking law legal qualification error factual disputes specific legal criticism dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti genere dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990, commesso il 22 marzo 2017, e di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990, commesso il 22 marzo 2017, e di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MICHELE nato a ENNA il 17/04/1998 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che De Luca Michele, condannato per i reati di cui all'ari:. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 22 marzo 2017, e di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 5 maggio 2016, alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto commesso il 22 marzo 2017 a norma dell'art. 73,, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1.990;

Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere cloglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso„ ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la marijuana rinvenuta a casa del ricorrente il 22 marzo 2017 aveva un principio attivo utile a ricavare 749 dosi medie, e che la perquisizione domiciliare era stata effettuata in quanto l'imputato era stato visto cedere a terzi tale sostanza, e fosse in quel momento sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per altro analogo reato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Pre