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Ordinanza — n. 7582/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7582/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGERI NICOLO' nato a MAZARA DEL VALLO il 22/11/1968 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40182/23 Rilevato che Nicolò Margeri è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata dalla recidiva reiterata specifica e infra - quinquennale, per la detenzione a fini di spaccio di circa cinque chili di hashish; Rilevato che il ricorrente con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, con il secondo il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7582/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità partecipazione al reato infrazioni riguardanti la canapa infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGERI NICOLO' nato a MAZARA DEL VALLO il 22/11/1968 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40182/23 Rilevato che Nicolò Margeri è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata dalla recidiva reiterata specifica e infra - quinquennale, per la detenzione a fini di spaccio di circa cinque chili di hashish; Rilevato che il ricorrente con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, con il secondo il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che i motivi sono generici e fattuali: quanto al primo, il GUP ha ricostruito in fatto, sulla base del verbale di arresto in flagranza, che l'imputato era stato osservato dagli operanti nei suoi spostamenti tra il deposito-garage del coimputato e il distributore di carburante ove prendeva gli ordini ed era stato arrestato proprio dopo un rifornimento, tant'era vero che era stato visto mentre si disfaceva di una palla di 200 grammi di hashish, per cui logicamente la Corte territoriale ha negato rilevanza agli esiti negativi della perquisizione personale e domiciliare del Margeri, mentre ha valorizzato quelli positivi dei locali del coimputato; quanto al secondo, i Giudici di merito hanno motivatamente negato le attenuanti generiche per la gravità del fatto, per il comportamento tenuto all'arrivo delle forze dell'ordine, per i precedenti penali, per l'insussistenza di elementi da valutare a favore;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi