Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances outside statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found this ground not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the specific exceptions allowing cassation review for sentences based on party agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on party agreements are inadmissible for generic mitigating circumstances, limited strictly to the expression of the accused's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGIO ANTONIO nato a BARI il 24/11/1977 avverso la sentenza del 13/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI(dato avviso alle parti4 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Antonio Sergio, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avverso sentenza di applicazione dell pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 < cod. proc. pen., è inammissibiI4roposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.