Italian Court dismisses appeal against sentence for procedural violation of specific appeal grounds catalog.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible due to a procedural violation. The appellants argued that the trial court failed to adequately evaluate the crime's gravity when setting the sentence, but the court ruled these grievances were not permitted under the specific catalog of grounds for appeal. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to the statutory catalog of grounds; grievances regarding sentencing methodology are inadmissible unless they fall within the explicitly listed exceptions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL FELLAHI MOHAMED nato il 02/01/1994 EL FELLAHI NOUR EDDINE nato il 16/09/2002 avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; /h/7 Rilevato che El Fellahi Mohamed ed El Fellahi Nour Eddine, ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deducono la violazione di legge il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché le censure proposte, contestando la «mancata adeguata valutazione della gravità del reato agli effetti della determinazione della pena», sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente