Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of facts and failure to address mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ilardo Cosmo inadmissible, ordering him to pay a fine and procedural costs. The court found the first ground of appeal factually unsupported because it failed to critically analyze the lower court's reasoning regarding the quantity of seized drugs versus the number of doses. Similarly, the second ground was rejected as the appellate court correctly denied generic mitigating circumstances given the defendant's extensive criminal record. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the defendant was condemned to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies solely on factual assertions without a critical analysis of the lower court's reasoning, and the court must assess the totality of symptoms to determine the nature of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILARDO COSMO nato a NAPOLI il 29/09/1980 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; r Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Cosmo Dardo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente escluso l'invocata derubricazione sulla base del numero elevatissimo di dosi ricavabili della droga sequestrata (1.810 quanto all'hashish, 997 quanto alla marijuana), tale da soddisfare la domanda per un periodo prolungato; osservato che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circ:ostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, negato i presupposti per una mitigazione della pena, in considerazione dei numerosissimi precedenti penali di cui è gravato il ricorrente (cfr.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pel:tinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 feb