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Ordinanza — n. 7578/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for conviction based on prohibited area entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the petitioner's complaint regarding insufficient reasoning was merely a factual grievance lacking merit. The lower court convicted the defendant based on witness testimony confirming his presence in a prohibited zone without verifying vehicle stalling. The appellate court rejected the claim that the reasoning was illogical, noting the conviction rested on credible witness deposition.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on alleged insufficient reasoning are inadmissible if they constitute mere factual complaints or lack a manifestly illogical evaluation by the lower court.

Parole chiave

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insufficient reasoning prohibited area entry witness testimony factual grievance appeal inadmissibility infrazione alle norme della circolazione guida senza autorizzazione reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
2 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
2 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE VINCENZO nato a PALERMO il 17/09/1969 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Vincenzo Ferrante, che deduce il vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto sufficiente per la consumazione del reato si cui all'art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018 il semplice attraversamento dell'area interdetta senza alcuna verifica dell'eventuale stazionamento sull'area medesima, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base della deposizione del teste Arizzi, il quale ha dichiarato di aver contestato I'll febbraio 2019, verso le ore 11.20, la presenza del Ferrante, intento a parlare con altri due soggetti, in una delle zone al cui accesso era stato interdetto, come da provvedimento del Questore a lui regolarmente notificato, il quale non conteneva nessuna eccezione in ordine alla ragioni di accesso e stazionamento nell'area interdetta (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.