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Ordinanza — n. 7576/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and violation of motivation requirements under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Visconti inadmissible due to the failure to articulate specific grounds beyond general principles. Visconti challenged a conviction for drug trafficking but did not provide detailed arguments regarding the violation of law or defects in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by procedural law and ordered Visconti to bear the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be supported by specific grounds detailing the alleged violation of law or defect in motivation; a generic assertion of principle without concrete analysis renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds violation of motivation general principles insufficient procedural costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40116/23 Rilevato che Pietro Visconti è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, aggravato dall'art. 80, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., perché la compagna gli aveva portato in carcere un panetto di grammi 216 di hashish che aveva occultato nei pantaloni e deteneva ai fini di spaccio;

Rilevato che l'imputato ha eccepito la violazione legge e il vizio di motivazione, senza articolare una doglianza specifica, al di là dell'enunciazione di meri principi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente