Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lacking merit and orders fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Claudio D'Aquino inadmissible, ruling it constituted mere complaints rather than valid legal arguments. The court found the lower court's finding of criminal responsibility based on direct observation of drug trafficking was not manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal consisting solely of complaints regarding factual findings, which are not reproducible in a court of appeal due to the absence of manifestly illogical reasoning, is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AQUINO CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 01/07/1975 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Claudio D'Aquino, che, con due motivi - esaminabili congiuntamente essendo collegati - deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base dell'attività di osservazione da parte degli operanti, che ebbero modo di notare l'attività di cessione della stupefacente da parte del D'Aquino, che fu arrestato in flagranza di reato (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.