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Ordinanza — n. 7572/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for filing a personal petition in violation of the mandatory personal appearance rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Daniele Guerrieri's appeal inadmissible because he personally signed the petition in violation of the mandatory personal appearance requirement. Guerrieri had been convicted for violating a specific provision of the Code of Criminal Procedure and argued for a review of his sentence. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal void, imposing the costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A criminal appeal must be filed by the lawyer representing the party; a personal signature by the client constitutes a violation of the mandatory personal appearance rule, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appearance rule criminal appeal procedure inadmissible petition mandatory lawyer representation procedural defect censura formulata in modo carente ricorso per risarcimento danni censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
309 del 1990, ha presentato un ricorso sottoscritto personalmente in spregio dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
309 del 1990, ha presentato un ricorso sottoscritto personalmente in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERI DANIELE nato a SAN SEVERO il 20/04/1989 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIciato avviso alle parti;T udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40085/23 Rilevato che Daniele Guerrieri, condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, ha presentato un ricorso sottoscritto personalmente in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere est