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Ordinanza — n. 7571/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of legal grounds and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7571/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Maino inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for legal violations regarding the finding of responsibility and sentencing, but the court found the factual reconstruction of possession and distribution to be logical and well-motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised do not constitute a violation of law or a defect in reasoning sufficient to justify a retrial.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking conviction violation of law defect in reasoning procedural costs allocation Corte di Cassazione sentencing criteria reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
276288-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
276288-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAINO PIETRO nato a BARI il 27/09/1971 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA IMACRI'; RG 40071/23 Rilevato che Maino Pietro è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità (primo motivo) e in merito alla pena e al diniego delle generiche (secondo motivo);

Rilevato che il primo motivo non confuta affatto la ricostruzione della vicenda operata dai Giudici di merito che hanno accertato che il prevenuto era stato trovato in strada con tre dosi di hashish e a casa con quindici involucri della stessa natura, in violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; Ritenuto che non illogicamente i Giudici hanno desunto dalle circostanze di fatto - violazione della sorveglianza speciale, presenza in strada con altro soggetto, disponibilità delle dosi indosso e a casa - che lImputato era dedito allo spaccio;

Rilevato che la Corte territoriale ha motivato il diniego delle generiche in assenza di elementi in favore e ha confermato la pena di poco superiore al minimo edittale (pela base detentiva pari a 9 mesi di reclusione); Rilevato che per la pena non sono necessarie soverchie motivazioni rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi