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Ordinanza — n. 7569/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain due to lack of specific grounds for withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate specific grounds for withdrawal, merely complaining about the absence of detailed reasoning. The defendant argued the lower court lacked motivation regarding responsibility and sentencing, but the court noted that in plea bargain appeals, the second-instance judge is not required to address acquittal causes or absolute nullity grounds once the defendant renounces appeal motives. Consequently, the court ruled that the detailed motivation present in the lower court's decision satisfied the legal requirements, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain appeals, the second-instance judge is not required to address acquittal causes or absolute nullity grounds once the defendant renounces appeal motives, and vague complaints about lack of detail do not constitute valid grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal lack of specific grounds withdrawal of appeal procedural costs motivation requirement second instance court motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5.-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINO IVAN nato a TARANTO il 20/03/1976 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO'dato avviso alle parq uda la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; < RG 40045/23 Rilevato che a Fiorino Ivan è stata applicata dalla Corte di appello la pena concordata dalle parti per la detenzione a fini di spaccio di 521 dosi di hashish e di 96 dosi di cocaina; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce il vizio di motivazione sia in merito all'accertamento di responsabilità che in merito alla pena;

Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5.-bis, cod. proc. pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato che il ricorrente non ha articolato specifiche doglianze, ma ha lamentato l'assenza di motivazione che invece si presenta molto dettagliata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid