Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to demonstrate evidentiary impact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting both the claim regarding witness testimony and the allegation of procedural violations. The appellant argued that the trial court improperly utilized witness statements and failed to indicate specific charges, but the court found these arguments generic and lacking in specific detail. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 195 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must specifically demonstrate how alleged inadmissibility of evidence impacts the logical structure of the judgment; generic complaints are rejected, and dismissal without fault incurs a monetary penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN HEPING nato il 31/05/1975 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di Heping Chen, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 195 cod. proc. pen. con riferimento alla deposizione del brigadiere Marchese, escusso nell'ambito di un dibattimento in cui era stata dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei capi di imputazione contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, è inammissibile perché riproduttivo di censure che la Corte di merito ha rigettato con una motivazione immune da errori di diritto, avendo ribadito la legittima acquisizione della deposizione del teste dinanzi indicato, correttamente evocando il principio, certamente applicabile nel caso di specie e con cui la ricorrente non si confronta, secondo cui l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione (Sez.
U, n. 41736 del 30/05/2019, P.G in c. Bajrami, Rv. 276754-02), e comunque osservando che detl:a deposizione era stata resa in sede dibattimentale con la partecipazione del difensore dell'imputata, con conseguente utilizzabilità del relativo verbale di prova ai sensi dell'art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'inosservanza dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni del teste Marchese laddove ha riferito il contenuto di quanto affermato in sede di sommarie informazioni dai legali rappresentati delle imprese apparentemente emittenti le fatture di cui ai capi di imputazione, è inammissibile perché generico, dovendosi ribadire che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218;
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303); nella specie, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto indicare in maniera puntuale in che modo l'eventuale inutilizzabilità avrebbe inciso, disarticolandola, sulla tenuta logica della motivazione, la quale, peraltro, nemmeno richiama le dichiarazioni legali rappresentati delle imprese apparentemente emittenti le false fatture (cfr. p. 3 e 4 della sentenza impugnata); letta la memoria difensiva del 22 gennaio 2024, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; rilevato che è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma