Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld continued punishment as proportionate to serious gun and drug crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Umberto D'Amico inadmissible regarding the application of continued punishment. D'Amico argued the sentence increase was excessive given his cooperation in seizing weapons, but the lower court maintained the penalty was proportionate due to the presence of lethal firearms and clan involvement. Consequently, the appeal was rejected, and D'Amico was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The appeal challenging the application of continued punishment is inadmissible if the lower court's dosimetry is reasoned and proportionate to the gravity of the crimes, including the use of lethal weapons and organized criminal structure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO UMBERTO nato a NAPOLI il 28/02/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA N1ACRI'; RG 40041/23 Rilevato che Umberto D'Amico è stato condannato con l'abbreviato per i reati di detenzione illegale di diverse armi, anche da guerra, e di numerose munizioni nonché per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con la recidiva qualificata; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce la violazione di legge in riferimento all'applicazione della continuazione, ritenendo eccessivo l'aumento applicato per la continuazione interna e sproporzionato il trattamento sanzionatorio, anche alla luce del comportamento adottato, perché, nell'immediatezza della collaborazione, a dimostrazione della serietà e autenticità della stessa, aveva consentito il sequestro delle armi oggetto del presente procedimento;
Ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sul punto sia ineccepibile perché i Giudici hanno osservato che l'aumento per la continuazione, pari ad anni uno di reclusione ed euro 4.000 di multa, era pienamente rispettoso della dosimetria della pena, avuto riguardo alla presenza anche di armi micidiali e al calibro delle due pistole illegalmente detenute; Ritenuto che i Giudici hanno altresì valutato che il compendio sequestrato era strumentale alla realizzazione delle finalità del clan D'Amico, organizzazione facente parte del più ampio cartello camorristico noto come clan Mazzarella, contrapposto anche mediante azioni a mano armata alla Confederazione criminale denominata Alleanza di Secondigliano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria delrinammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres