Ordinanza — n. 7566/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKKAM RACHID nato il 25/11/1991 avverso la sentenza del 12/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO Acterawtsa-~rte udita la relazione svolta dal C nsigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Rakkam Rachid, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 81 cpv. cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 81 cpv. cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKKAM RACHID nato il 25/11/1991 avverso la sentenza del 12/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO Acterawtsa-~rte udita la relazione svolta dal C nsigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Rakkam Rachid, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 81 cpv. cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente