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Ordinanza — n. 7565/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and manifestly unfounded prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the crime was extinguished by prescription, but the court noted the offense occurred in 2013 and the maximum prescription period of ten years had already expired by May 2023. Consequently, the court ruled that the appeal could not serve as a valid vehicle to raise a prescription issue that had already matured before the appeal was filed.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.: An appeal declared inadmissible for being generic and manifestly unfounded precludes the formation of a valid relationship of appeal, thereby barring the subsequent discovery of prescription that had already matured prior to the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded prescription period criminal procedure code costs of proceedings Cassa delle ammende termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 157 cod. pen
art. 349 cod. pen
per essere il delitto di cui all'art. 349 cod.
art. 616 cod. proc. pen
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO IACOLO VINCENZO nato a NAPOLI il 26/06/1958 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Vincenzo Dello Iacogo, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per essere il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., contestato al capo B), estinto per prescrizione, è inammissibile in quanto generico, posto che il ricorrente nemmeno indica la data in cui il reato si sarebbe prescritto, e, comunque, manifestamente infondato; invero, posto che il reato è stato commesso il 10 agosto 2013 e che è stata ritenuta la contestata recidiva specifica e reiterata, il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli art. 157, comma 2, cod. pen. e 161, comma 2 cod. pen., è pari a dieci anni ed è decorso il 10 agosto 2023, quindi dopo la pronuncia impugnata, che è stata emessa il 30 maggio 2023; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.