Italian Court dismisses appeals on plea bargaining where defendants waived all grounds for acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The defendants had previously agreed to a plea bargain in the second instance, thereby waiving all grounds for acquittal and absolute nullities. Consequently, the court ruled that the appeals lacked merit and ordered the defendants to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When a defendant waives all grounds for acquittal in a plea bargain, appeals are inadmissible as the second-instance judge is limited to reviewing only non-waived grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMITRANO ROSARIO nato a NAPOLI il 09/10/1977 FITTIPALDI VINCENZO nato a NAPOLI il 21/01/1950 ESPOSITO RAFFAELA nato a NAPOLI il 09/07/1957 AMITRANO CIRO nato a NAPOLI il 09/02/1970 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIen-5-gay-- udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; h RG 39922/23 Rilevato che a Raffaela Esposito, Vincenzo Fittipaldi, Ciro Amitrano, Rosario Amitrano sono state applicate le pene di legge su concorde richiesta delle parti per violaziori dell'art. 73, commi i e 4, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che gli imputati hanno presentato separati ricorsi per l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la loro posizione è stata definita ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Considerato che i ricorsi, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., sono inammissibili: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato che gli imputati non hanno allegato alcun elemento a favore delle proprie ragioni; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P