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Ordinanza — n. 7561/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for organized crime participation due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luisa Langella inadmissible, rejecting her claims regarding the court's reasoning and sentencing. The lower court established Langella's active role in a structured organization led by her husband, noting her full awareness of illegal activities and lack of rehabilitation prospects. Consequently, the court upheld the original conviction and denied the request for alternative penalties based on the defendant's criminal history and conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised do not constitute a valid legal objection to the judgment's validity or the correct application of the law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility organized crime participation substitute penalties denial procedural objection failure Cassazione ordinanza traffico qualificato di eroina reati contro la famiglia promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLA LUISA nato a TORRE DEL GRECO il 02/09/1969 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 39898/23 Rilevato che Luisa Langella è stata condannata con l'abbreviato alle pene di legge per il reato dell'articolo 74 comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, con il secondo lamenta il diniego delle generiche e con il terzo la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive;

Rilevato che la Corte territoriale ha ben spiegato che la Langella faceva parte di un'organizzazione strutturata, guidata dal marito, Accardo Giovanni, che usava lei, il figlio e altri, per gli approvvigionamenti e le consegne; la donna era perfettamente consapevole dell'attività illecita svolta e collaborava attivamente, come emerso dalle conversazioni intercettate da cui era chiaro che conosceva i nomi degli acquirenti, che intendeva gli ordini del marito senza ulteriori spiegazioni, che protestava quando il compito da svolgere era gravoso, perché doveva allontanarsi dalla sala bingo dove lavorava o doveva uscire sotto la pioggia, che era in grado di occultare la documentazione quando intervenivano i controlli;

Rilevato che la Corte territoriale ha puntualmente motivato sul diniego delle generiche, avuto riguardo non solo la condotta processuale ma anche al precedente penale specifico; Rilevato che la Corte territoriale ha altresì puntualmente motivato in merito all'impossibilità di applicare le pene sostitutive in luogo della pena detentiva, perché non vi erano ragionevoli probabilità che l'applicazione della sanzione sostitutiva favorisse la rieducazione della donna né idonee garanzie circa il rispetto da parte sua delle prescrizioni imposte, in tal senso deponendo sia profili di tipo oggettivo collegati alla condotta e alle sue modalità, tali da rivelare contatti tutt'altro che occasionali col mondo della criminalità, sia di tipo soggettivo considerato che l'imputata aveva mostrato notevole tendenza a delinquere e scarsa resipiscenza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbr