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Ordinanza — n. 7559/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for acquittal in plea bargain case as second-instance judge need not address non-appealed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but had not raised this specific ground in the second-instance appeal. The court ruled that because the appellant waived these grounds during the appeal, the second-instance judge was legally bound to limit its review to issues not explicitly renounced.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain appeals, the second-instance judge is not required to address acquittal grounds or absolute nullities if the appellant has renounced them, as the appeal's devolutive effect restricts cognition to non-waived issues.

Parole chiave

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plea bargain appeal waiver of grounds devolutive effect acquittal argument second instance review rinuncia alla motivazione condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", corre reintrodotto ad opera dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", corre reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
274522); Rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno delle proprie ragioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 129 cod. proc. pen
309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta l'omesso proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
274522); Rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno delle proprie ragioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SIMONE nato a ROMA il 31/08/1979 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA[dato avviso alle part9 udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA l'AACRI'; RG 39859/23 Rilevato che a Simone Caruso è stata applicata dalla Corte di appello la pena concordata dalle parti per il reato dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta l'omesso proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", corre reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno delle proprie ragioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il President