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Ordinanza — n. 7556/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug conviction for alleging incorrect legal qualification of hashish possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7556/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Marku Aleks and Luca Pinchera inadmissible. The defendants argued that the lower court incorrectly qualified their hashish possession under a specific article rather than another, citing the drug's quantity and their attempt to flee as evidence of market insertion. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific legal arguments, noting that the first-instance judgment already thoroughly analyzed the evidence and explained why the facts warranted the specific legal qualification applied.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of complaints on facts or lack specific legal arguments, as the court of last instance reviews only the correctness of the application of law to established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeals legal qualification drug possession hashish possession Court of Cassazione mere complaints procedural admissibility detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto concernente la detenzione di hashish a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art.
Art. 337 cod. pen.
309 del 1990, di cui all'art. 337 cod. pen. e di cui agli artt.
Art. 582 cod. pen.
Art. 576 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
Rilevato che Marku Aleks ei:M~Luca, condannati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 337 cod. pen
309 del 1990, di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARKU ALEKS nato a ROMA il 26/03/1999 PINCHERA LUCA nato a FERENTINO il 21/01/1976 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; ,fy i ( NCrteiZt_\. Rilevato che Marku Aleks ei:M~Luca, condannati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui all'art. 337 cod. pen. e di cui agli artt. 582, 582 e 576 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto concernente la detenzione di hashish a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;

Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese cori corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga era suddivisa in diciotto involucri e da essa erano ricavabili ben 2.177 dosi, e che i due imputati hanno tentato di darsi alla fuga, nonché di disfarsi di gran parte della sostanza da essi detenuta, compiendo attività indicative di un inserimento nel mercato dei narcotici a livello "intermedio";

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres