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Ordinanza — n. 7555/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal qualification error under drug trafficking law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ennakach Hicham inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a specific legal qualification error under Article 73(5) of the Drug Trafficking Decree, but the court found his complaints were not permitted. The court ruled that appeals regarding legal qualification in plea-bargain cases are limited to obvious errors, and the appellant's arguments failed to meet this high standard.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: In plea-bargain proceedings, appeals based on erroneous legal qualification are admissible only for obvious errors, requiring the qualification to be immediately and indisputably eccentric to the charge description.

Parole chiave

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legal qualification error drug trafficking decree plea bargain appeal obvious error standard inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
a) in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge per la mancata qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché:
Art. 81, cod. pen.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge per la mancata qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAKACH HICHAM nato il 12/08/1986 avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIvvsoaiIe parti— /3,0\ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Ennakach Hicham, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge per la mancata qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché:

a) in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione E! dalla motivazione della sentenza (così, tra le tantissime, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01);

b) nella specie, l'imputazione dà conto di un impressionante numero di cessioni di quantitativi di sostanze stupefacenti effettuate dall'imputato in concorso con altri complici a numerosissimi acquirenti, nell'arco di soli quindici giorni, così eviclenziando la disponibilità di un cospicuo ammontare di narcotici e un efficiente livello di organizzazione e di penetrazione del mercato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden