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Ordinanza — n. 7554/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking connection to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7554/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Mohamed Lasrem inadmissible due to its generic nature and lack of specific connection to the appealed judgment. The appellant argued for a violation of motivation, but the court found the submissions consisted solely of abstract legal maxims rather than concrete arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is totally generic and does not correlate with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic submissions violation of motivation procedural costs monetary fine Corte di Cassazione criminal procedure violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASREM MOHAMED nato il 20/07/1986 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di IlAohamed Lasrern, che deduce il vizio di motivazione, è inammissibile perché totalmente generico, essendo articolato in massime giurisprudenziale e in proposizioni astratte, che non si correlanc in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.