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Ordinanza — n. 7552/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court upheld drug trafficking conviction based on quantity and financial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7552/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Barbaro inadmissible due to its generic and factual nature. The lower court had convicted Barbaro of drug trafficking for possessing 230.6 grams of cocaine and €1,160, noting the discrepancy between his claimed lack of ownership and the evidence of ready-to-sell packages and inconsistent financial means. The court rejected the argument that the specific sentencing provision was not applied, ruling that the trial judges correctly weighed all elements to establish his stable insertion into a criminal circuit.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: An appeal based on the alleged non-application of the provision regarding the aggravating circumstance of large quantities is inadmissible if it is merely generic and fails to demonstrate a specific violation of the law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking conviction generic appeal grounds cocaine quantity aggravation financial evidence assessment Cassa delle ammende procedural costs award facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
274076-01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
274076-01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO FRANCESCO nato a ROMA il 01/06/1991 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 39776/23 Rilevato che Francesco Barbaro è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di 230,6 grammi lordi di cocaina; rilevato che con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;

Rilevato che la dichiarazione di astensione del difensore non opera trattandosi di udienza camerale non partecipata; Ritenuto che il motivo è generico e fattuale: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato disponeva di una importante quantità di cocaina, pari a 671 dosi, già divisa in 306 confezioni termosaldate pronte alla cessione, nonché della somma di euro 1.160, e hanno considerato che, anche se l'imputato aveva dichiarato che lo stupefacente non era suo, ma lo custodiva in favore di terzi verso corrispettivo, ciò era comunque indicativo del suo stabile inserimento in un circuito criminale;

Rilevato che i Giudici di merito hanno negato il quinto comma dell'art. 7:3 d.P.R. n. 309 del 1990, all'esito di un'accurata valutazione di tutti gli elementi, apprezzando sia la specie, che la quantità di stupefacente, che la disponibilità di denaro non coerente con la capacità reddituale, in linea con i principi di diritto affermati da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente