Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing equivalence arguments fall within the court's discretionary power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maico Garofalo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision on sentencing equivalence violated the principle of balanced circumstances under Article 69 of the Criminal Code. The court ruled that such evaluative choices regarding sentence adequacy are typical of the trial court's discretion and do not warrant review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Arguments concerning the equivalence of sentencing circumstances and the balancing of aggravating and mitigating factors fall within the discretionary power of the trial court and are inadmissible in a final appeal unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MAICOL ( CUI 04WIXIZ ) nato a LECCE il 09/03/1995 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 181-36920/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
• Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maico. 1 Garofalo; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.