Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was found to lack the specific requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that generic deductions without precise legal reasoning and specific references to the contested judgment's motivation cannot justify a review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic grounds without specific legal arguments and precise references to the contested decision's reasoning, thereby preventing the appellate judge from identifying the issues for review.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PANE FRANCESCO nato a TARANTO il 13/05/1977 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 178-31665/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco De Pane; • considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a perla di inammissibilià, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.