Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7521/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as discretionary sentencing and mitigating factors fall outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of a mitigating circumstance and the contested recidivism. The court held that evaluating the overall harm to the victim and sentencing discretion are matters for the trial judge, not the cassation court, unless the reasoning is logically flawed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Discretionary sentencing and the assessment of mitigating circumstances or recidivism fall outside the scope of cassation review unless the lower court's reasoning is logically or legally defective.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility sentencing discretion mitigating circumstances recidivism contestation penal code provisions recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, first paragraph, no. 4, of the Penal Code
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Patruno; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 133 of the Penal Code
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salarnone, Rv. 265685
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRUNO MICHELE nato a CORATO il 11/09/1993 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 176-31637/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Patruno; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salarnone, Rv. 265685), come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 7); osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, inerendo alla discrezionalità del merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati in continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi ovvero attraverso espressioni del tipo "pena corgrua" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.