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Ordinanza — n. 7519/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Silvio Zelletta's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued against the lower court's findings on subjective elements of the crime and recidivism, but the court found these grounds lacked concrete specificity. Consequently, the court ruled that the appellate judges had correctly evaluated evidence without requiring a new factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and merely seek a re-evaluation of evidence or facts outside the scope of the appellate review.

Parole chiave

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lack of concrete specificity inadmissible appeal subjective elements of crime recidivism exclusion appellate review limits causa civile procedura civile violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZELLETTA SILVIO nato a TARANTO il 16/12/1969 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 174-31630/2023

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN !DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvio Zelletta; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertirente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.