Criminal appeal dismissed for lack of specificity; facts correctly classified under Art. 628 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Cosimo and Pasquale Calviello inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued for a reclassification of the offense to a lesser crime under Article 393 of the Penal Code, but the court found their arguments merely speculative and outside the scope of appellate review. Consequently, the court upheld the lower court's correct classification of the facts under Article 628 of the Penal Code and ordered the appellants to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.; The appeal must specify concrete distortions of procedural findings; general requests to re-evaluate evidence or reconstruct facts under different criteria are inadmissible as they exceed the scope of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALVIELLO COSIMO nato a TARANTO il 10/07/1973 CALVIELLO PASQUALE nato a TARANTO il 15/10/1992 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 173-31628/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Cosimo Calviello e Pasquale Calviello; considerato che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 393 cod. pen., è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.