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Ordinanza — n. 7515/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for new grounds and lack of specific argumentation against lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the introduction of new grounds regarding prescription and a failure to specifically address the lower court's reasoning. The appellant raised these arguments for the first time in the appeal document, violating procedural deadlines, while other grounds were rejected for being generic and lacking a reasoned comparison with the appellate decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they introduce new grounds not previously raised or if they lack a specific and reasoned comparison with the reasons given by the court below.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds raised lack of specific argumentation procedural deadline violation court costs and fine infrazione alle norme della circolazione spese del veicolo a motore recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi proposti.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Si è detto in premessa della inammissibilità dei motivi nuovi (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) del tutto inediti.
art. 648 cod. pen
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEONE SALVATORE nato a NAPOLI il 23/11/1990 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 170-31554/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi proposti. Mentre la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19 dicembre 2023 introduce per la prima volta motivi (la prescrizione del reato intervenuta e non apprezzata in data antecedente a quella della sentenza di appello) inediti e diversi da quelli originari, che non possono dunque essere esaminati, pena la elusione del termine perentorio previsto dalla legge processuale per proporre impugnazione (solo tra le più recenti, Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Rv. 284520 - 01). 1.1.

Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., ipotesi attenuata di cui al quarto comma (così qualificato in primo grado il fatto contestato come riciclaggio di ciclomotore), tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione del motociclo (che l'imputato afferma di aver acquistato negli anni 2011-2012 da chi, ignoto, assumeva di averne il legittimo possesso con quegli stessi dati identificativi alfanumerici), sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto del motociclo ricevuto (guida e possesso del mezzo in assenza di qualsivoglia documentazione di accompagnamento, data remota del furto palese inverosimiglianza delle giustificazioni addotte sul possesso, evidenza della alterazione di uno dei numeri di telaio), che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione di una fattispecie di furto.

I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2.

Del pari deve ritenersi per i motivi subordinati, spesi in tema di qualificazione giuridica del fatto di ricettazione, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato ciò che ontologicamente differenzia il delitto di ricettazione dalla contravvenzione di incauto acquisto o circolazione con numero di telaio alterato, in ragione della sussistenza del reato presupposto di certa identificazione e conoscenza da parte dell'agente. 170-31554/2023 1.3. la medesima sorte processuale .avvince anche i motivi.di ricorso spesi in tema dosimetria della sanzione e rigetto delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito argomentato anche sui punti dedotti, valorizzando la condotta materiale ed i precedenti dell'imputato. 1.4.

Si è detto in premessa della inammissibilità dei motivi nuovi (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) del tutto inediti. La prescrizione del reato non era infatti stata fatta rilevare, né con i motivi di appello, né con le conclusioni rassegnate in quella sede di impugnazione, né con i motivi di ricorso depositati nei termini (Sez. U, n, 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818 - 01).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare m euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 genna