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Ordinanza — n. 7513/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise sanction treatment as a specific appeal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Caari's appeal inadmissible because the sole ground concerned the punitive treatment of the sentence, which was not raised as a specific appeal reason. The appellate court correctly omitted ruling on this point since it fell outside its cognition and should have been contested explicitly in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and Caari was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground concerns punitive treatment issues not previously deduced as a specific appeal reason, requiring explicit contestation in the appeal petition.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility punitive treatment grounds specific appeal reason requirement procedural defect appeal Cassa delle ammende violazione semplice della LCStr motivi di cassazione calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAARI LUCA nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 01/06/1987 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 168-31492/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorsi) proposto nell'interessé di Luca Caari; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta previamente dedotta quale motivo di appello, secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.