Cassation court dismisses appeal regarding qualified recidivism and prescription terms in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the first-instance judgment failed to acquit the defendant due to prescription. The appellant argued for a new evaluation of evidence and facts, but the court found the appeal lacked concrete specificity and attempted to re-evaluate sources of proof outside the scope of cassation review. Consequently, the court ruled that the lower judges correctly applied the law regarding qualified recidivism and prescription periods, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals challenging the application of qualified recidivism rules regarding prescription terms are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence without identifying specific and decisive distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO MICHELE nato a BIANCAVILLA il 29/07/1973 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 167-31448/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorsoproposto nell'interesse ch Michele Rest-ivo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati ascritti, è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente applicati nella specie (si veda, in particolare, pag. 8); che, invero, la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.