Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to lack of legal violation by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the lower court did not commit any legal violation. The appellant argued against the objective elements of the crime and its legal qualification, but the court found the territorial court's reasoning sound and logically correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the contested judgment is manifestly unfounded because the court of first instance did not commit any violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALANDRA CHECCO GIACOMO nato a CAPIZZI il 04/07/1963 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;166-31424/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Checco Giacomo Calandra; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi oggettivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge, né sussistono vizi motivazionale in relazione alle questioni sollevate; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, clep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02;
Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.