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Ordinanza — n. 7510/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific factual allegations under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Falace and Orefice inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the lower court's reliance on generic motivation techniques without specifying how judges exceeded established limits. The court ruled that such vague grievances fail to meet the procedural requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific factual allegations and precise legal grounds; generic grievances without detailed identification of unresolved issues render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic motivation Article 581 c.p.p. procedural requirements appellate review limits legittimazione a contestare licenza revoca del brevetto impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALACE TOMMASO nato a SANT'ARPINO il 26/10/1963 OREFICE PIETRO nato a CAIVANO il 10/11/1963 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 165-31420/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi preserati, con unico atto, nell'interesse di Tommaso Falace e Pietro Orefice; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.