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Ordinanza — n. 7508/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding evidence evaluation and discretionary trial management.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in challenging the lower court's reasoning. The appellant argued against the denial of a request to reopen the trial and the assessment of evidence, but the court found these points abstract and lacking in specific factual errors. Consequently, the court ruled that the lower court's discretionary decision on evidence management falls outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; The Supreme Court's review of a lower court's discretionary decision to deny a request for new evidence is limited to checking for manifest illogicality, and such decisions are inadmissible if the lower court provided sufficient reasoning for its evaluation of responsibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary trial management evidence evaluation review lack of concrete specificity non-decidibility of acts impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUNDIS ALESSIO CARMINE nato a CETRARO il 15/07/1987 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ;Messi° Carmine Tundis ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sia in relazione al rigetto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che in punto di prova dei reati, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, dinanzi a una richiesta fondata sull'indicazione di una prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", fermo restando l'onere di esplicitare, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); che, dunque, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, il rigetto della relativa istanza si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argomentativa della motivazione si fondi su elementi sufficienl:i per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive in punto di responsabilità, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.