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Ordinanza — n. 7507/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticism lacks concrete specificity regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Diouf Famara inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant criticized the lower court's use of generic reasoning and questioned the criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to pinpoint specific errors. The court rejected these claims because the first-instance judgment provided ample, coherent, and legally sound arguments that effectively refuted the alleged defects.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to a lack of concrete specificity, as generic criticisms without precise identification of errors do not meet the requirements for admissibility.

Parole chiave

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criminal liability Article 131-bis inadmissible appeal lack of specificity generic reasoning agenti di polizia violenza o minaccia contro le autorità divieto di dissimulare il proprio viso

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Famara Diouf; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
Famara Diouf; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF FAMARA nato il 26/02/1966 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 161-31395/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di . Famara Diouf; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che i vizi motivazionali dedotti sono smentiti con ampiezza di argomentazioni, sostenute da corrett argomenti giuridici e connotate da lineare e coerente logicità; che, inoltre, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Fogliett:a, Rv. 273678), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.1A. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.