Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 and 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmine Gargiulo inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The sole ground cited was the failure to acquit the accused under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which the court found to be generic and devoid of the required specificity mandated by Article 581. Consequently, the court ruled that the appellate judge could not identify the specific legal errors to exercise its supervisory role, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity required by Article 581, as generic deductions without precise legal reasoning and references to the contested act's motivation prevent the appellate judge from identifying the relevant grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO CARMINE nato a NAPOLI il 01/01/1966 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 160-31393/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposi() nell'interesse di Carmine Gargiulo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare » rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.