Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic recidiva complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Felice Nemolato inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected as unfounded because the lower court adequately addressed negative elements without needing to consider every favorable fact. The second ground was deemed inadmissible under Article 581 of the Code of Criminal Procedure because it lacked the required specificity, consisting only of generic complaints rather than a critical analysis of the recidiva assessment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must be specific and critical; generic complaints regarding the absence of all favorable elements or the application of recidiva do not meet the requirements of admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEMOLATO FELICE nato a NAPOLI il 10/03/1950 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 159-31371/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorsb proposto nell'interessi di Felice Nemolato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte dell'ampia argomentazione dei giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica della motivazione posta alla base della decisione impugnata in punto di apprezzamento della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.