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Ordinanza — n. 7504/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding subjective element of crime and overstepping appellate review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of contestation lacked concrete specificity. The appellant argued against the subjective element of the crime, but the court found this merely sought a re-evaluation of evidence rather than identifying specific procedural errors. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the merits, affirming that factual assessment remains exclusively within the power of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or reconstruct facts using criteria different from those of the trial judge, and appeals must identify specific and decisive distortions of procedural emergencies to be admissible.

Parole chiave

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lack of concrete specificity subjective element of crime re-evaluation of evidence powers of Court of Cassation factual assessment by trial judge inadmissibility of appeal procedural errors motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED MUSTAFA nato il 26/06/1981 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 144-31281/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Mustafa; " ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.